Le misure precauzionali personali comprendono decisioni importanti in vista di un’eventuale perdita della capacità di discernimento. Alcune di esse riguardano situazioni di malattia o infortunio, e spaziano dalle misure di prolungamento della vita all’accompagnamento in fin di vita; altre trovano applicazione in caso di decesso e consentono di regolare questioni come la sepoltura e la successione. Le volontà in relazione ai casi di emergenza vengono espresse in cinque documenti: mandato precauzionale, direttive del paziente, disposizioni in caso di morte, testamento e tessera previdenziale.
Con le direttive del paziente e il mandato precauzionale, è possibile prendere provvedimenti in caso di incapacità di discernimento. Con le disposizioni in caso di morte e il testamento, si regolano i propri desideri e volontà nonché importanti questioni personali in caso di decesso. In questa panoramica è possibile vedere in quale momento entrano in vigore i sopraindicati documenti precauzionali:
Dal 1° gennaio 2013 il diritto di protezione degli adulti ha sostituito il diritto tutorio che era rimasto in vigore per oltre un secolo. Come nella normativa precedente, si attribuisce priorità assoluta al benessere e alla protezione delle persone bisognose di aiuto. In più, ogni individuo ha la possibilità di designare, attraverso il mandato precauzionale e le direttive del paziente, una persona che si prenda cura di lui qualora egli non fosse più in grado di provvedere a se stesso.
Con il mandato precauzionale, una persona capace di agire può decidere a chi affidare la propria rappresentanza legale qualora insorgesse un’incapacità di discernimento (art. 360 segg. CC). Con le direttive del paziente, può esprimere la propria posizione in merito alle misure di prolungamento della vita e designare un rappresentante per le questioni mediche (art. 370 segg. CC).
Il/la coniuge o il/la partner registrato/a acquisiscono diritti che in passato erano loro preclusi (artt. 374 – 376 CC).
Esistono curatele definite che possono essere adattate in modo flessibile alle esigenze delle persone bisognose di protezione (art. 388 segg. CC).
Le direttive del paziente e il mandato precauzionale entrano in vigore solo nel momento in cui subentra un’incapacità di discernimento.